14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9744 del 4 maggio 2011
Testo massima n. 1
La disciplina di cui all’art. 2495 c.c. [ nel testo introdotto dall’art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003 ], secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.
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