Cass. civ. n. 4884 del 27 maggio 1996

Testo massima n. 1


Per il disposto dell'art. 2456 c.c., applicabile anche alle società cooperative in base al rinvio fattovi dall'art. 2516, la società non si estingue dopo la cancellazione dal registro delle imprese, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali.

Normativa correlata