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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10314 del 28 maggio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10314 del 28 maggio 2004

Testo massima n. 1

Ai fini della specificità dei motivi dell’appello [ anche incidentale ] non è sufficiente che l’atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell’appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Ne consegue che la mancanza di specificità dei motivi comporta nullità dell’atto di appello, non sanabile con la costituzione dell’appellato e rilevabile d’ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno, e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione. [ Nella specie l’appello aveva censurato la violazione del contraddittorio e la classificazione catastale dell’immobile locato ai fini del calcolo dell’equo canone, ma non aveva riguardato il rigetto della domanda di simulazione del rapporto locatizio, su cui la sentenza confermata dalla S.C. ha ritenuto che si fosse formato il giudicato ].

Testo massima n. 2

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina, ipso facto l’estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva, pertanto, in pendenza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi del disposto di cui all’art. 78 c.p.c.

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