14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4704 del 30 marzo 2001
Testo massima n. 1
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall’art. 506 c.c., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell’erede le opportune azioni di accertamento e di condanna con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell’ambito della stessa sull’eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c.
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Testo massima n. 2
L’interruzione della prescrizione — che costituisce una controeccezione all’eccezione di prescrizione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto al cui regime processuale soggiace — deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e inequivocamente diretto a minifestare l’intento di contrastare l’eccezione avversaria. Ne consegue che non è possibile attribuire effetti ostativi dell’operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti pure se idonei a fornire la prova dell’avvenuta interruzione.
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