14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23262 del 17 novembre 2005
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi, prevista dall’art. 2447 c.c., di ricostituzione del capitale sociale ridottosi, per la perdita di oltre un terzo dello stesso, al di sotto del minimo legale, non è imposta l’immediata in considerazione dell’urgenza connessa all’altrimenti automatico scioglimento della società sottoscrizione del capitale medesimo [ almeno nei limiti del minimo legale ] contestualmente alla delibera assembleare di ricostituzione, così che il socio non possa in alcun modo dolersi della mancata, prima della sottoscrizione, fissazione di un termine per l’esercizio del diritto di opzione spettantegli: infatti l’automatico scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2448, n. 4, c.c., si produce salvo il verificarsi, con efficacia retroattiva, della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale [ o dalla trasformazione della società ] ai sensi dell’art. 2447 cit., sicché non la perdita del capitale in quanto tale e la sua riduzione al di sotto del minimo legale costituiscono la causa dello scioglimento, bensì la mancata reintegrazione del capitale stesso al minimo legale [ o la mancata trasformazione della società ], mentre la legge [ che pure vieta agli amministratori di intraprendere nuove operazioni in presenza di un fatto che determina lo scioglimento della società ] non impone la predetta contestualità, limitandosi, invece, il richiamato art. 2447 c.c. a richiedere che gli amministratori provvedano a convocare senza indugio l’assemblea per le deliberazioni dallo stesso previste. È tuttavia legittima la delibera assembleare che, avvenuta in assemblea la sottoscrizione del capitale ricostituito sino alla misura del minimo legale ad opera dei soci presenti, assegni ugualmente ai soci che ne abbiano diritto un termine per l’esercizio del diritto di opzione, quando tale assegnazione del termine sia accompagnata dalla previsione, integrante una condizione risolutiva, che l’esercizio del diritto rimuove l’acquisto da parte dei soci originari sottoscrittori del capitale ricostituito: infatti tale delibera, per quanto non contenga la fissazione di un termine per l’esercizio del diritto di opzione dei soci [ artt. 2439, secondo comma, e 2441 c.c. ], tuttavia non viola il predetto diritto [ nel suo contenuto di diritto di prelazione, quale garanzia del mantenimento della misura della partecipazione del socio alla società ], in funzione del quale soltanto è prevista la fissazione preventiva del termine per la sottoscrizione, essendo, invece; tale diritto salvaguardato mediante la previsione dell’esercizio postumo [ e retroattivo ] rispetto all’avvenuta integrale sottoscrizione del capitale da parte degli altri soci.
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