14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6246 del 23 giugno 1998
Testo massima n. 1
La intestazione fiduciaria di titoli azionari ad altro azionista della società comporta la nascita, tra fiduciante e fiduciario, di un rapporto di mandato senza rappresentanza all’esercizio di tutti i diritti connessi alla partecipazione societaria, compreso quello di esercitare la facoltà di opzione sulle azioni di nuova emissione [ art. 2441 c.c. ], con contestuale sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dall’assemblea. Ne consegue che, in caso di successiva controversia giudiziaria circa l’esatta portata ed i concreti limiti dell’esercizio di tali diritti, la eventuale sottoscrizione degli aumenti del capitale compiuta dal fiduciario è riferibile, a titolo di presunzione semplice, quale attività compiuta in nome proprio ma per conto del fiduciante, al fiduciante stesso [ nei limiti del diritto a lui spettante in relazione al numero di azioni oggetto del
pactum fiduciae ], salva prova contraria di diversi accordi tra le parti, da fornirsi da parte del fiduciario.
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