14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 611 del 26 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale di una società per azioni ha natura consensuale, e non reale, essendo il versamento dei tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte, previsto dall’art. 2439 c.c., come quello da effettuare al momento della costituzione della società [ art. 2329, n. 2, c.c. ] rispetto al quale è ipotizzata la mora [ art. 2334, comma 2 ] e la cui mancanza dà luogo, se l’atto costitutivo venga ugualmente omologato, alla cosiddetta nullità della società [ art. 2332, n. 6 ] un’obbligazione derivante dal contratto e non elemento costitutivo dello stesso.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]