14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9950 del 16 aprile 2008
Testo massima n. 1
In tema di bilancio, l’art. 2427 c.c. [ applicabile ratione temporis nella formulazione anteriore alla novella del D.L.vo n. 127 del 1991 ] e l’attuale art. 2426, primo comma, n. 6, c.c., consentendo l’iscrizione dell’avviamento derivato, cioè conseguito in caso di acquisto a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, non escludono che, se anche il prezzo di cessione di azienda resta il frutto della libera contrattazione delle parti, la sua successiva ripartizione a fini contabili, tra le singole componenti, del corrispettivo unitario versato possa essere sindacata dall’amministrazione finanziaria secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio; ne consegue che, pur riferendosi l’art. 68, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, nella versione temporalmente vigente, all’ammortamento dell’avviamento al relativo valore di libro e non al relativo costo, l’imprenditore cessionario di ramo d’azienda comprensivo di avviamento deve iscrivere quest’ultimo in bilancio al suo valore reale, non potendo inserire poste inesistenti o sopravalutate. [ Fattispecie relativa all’acquisto di ramo d’azienda da parte di società incorporata ].
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