14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12165 del 26 maggio 2009
Testo massima n. 1
In tema di accertamento dell’IVA, è illegittima la rettifica della dichiarazione annuale presentata dal curatore fallimentare, operata dall’ufficio mediante determinazione induttiva dell’imponibile sulla base del raffronto tra il valore delle rimanenze, indicato in bilancio, ed il valore delle merci, calcolato ai fini della redazione dell’inventario, trattandosi di valori incomparabili in quanto fondati su valutazioni non omogenee: il primo infatti, ai sensi dell’art. 2426, n. 9 c.c., è vincolato al criterio principale del costo, ed è ancorabile al minor valore di realizzo soltanto allorchè questo sia desumibile dall’andamento del mercato, nel rispetto del principio di continuità sancito dall’art. 2423 bis c.c.; il secondo, invece, si basa su una valutazione di pura stima ovvero realizzo economico, compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento.
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