Cass. civ. n. 6911 del 1 aprile 2005

Testo massima n. 1


In tema di redazione del bilancio di una società bancaria, la qualificazione dei titoli rappresentativi delle partecipazioni in altre società come «immobilizzazioni finanziarie», in quanto elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'impresa, ovvero come facenti parte del capitale circolante, è frutto di una scelta discrezionale degli amministratori non censurabile in sede di impugnazione del bilancio , ma, una volta che essa sia stata operata, gli amministratori sono obbligati ad iscrivere detti titoli nel documento contabile, rispettivamente, secondo il criterio del costo (art. 18, D.L.vo n. 87 del 1992), ovvero sulla base dei più elastici parametri espressamente previsti (art. 20, D.L.vo n. 87 del 1992), essendo tuttavia ammissibile la successiva modificazione della destinazione e, conseguentemente, del relativo criterio di valutazione, (Principio enunciato in riferimento al bilancio di una società bancaria al quale, rationae temporis , non erano applicabili le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 5, D.L.vo n. 87 del 1992 sostanzialmente coincidenti con la raccomandazione adottata dalla Consob in data 15 febbraio 1995 e rielaborata in data 15 giugno 2001, nel testo in cui, allo scopo di evitare il rischio di abusi derivanti da un uso strumentale del potere di destinazione dei titoli, hanno fissato le modalità di individuazione preventiva dei parametri di classificazione, disponendo che, nel caso di modificazione della destinazione, i titoli debbano continuare ad essere valutati secondo il criterio previsto per la loro destinazione originaria).

Normativa correlata