Cass. pen. n. 10649 del 24 gennaio 2024
Testo massima n. 1
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - Violenza sessuale di gruppo - Attenuante della partecipazione di minima importanza - Presupposti - Fattispecie.
In tema di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 609-octies, comma quarto, cod. pen., può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.