14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4937 del 4 aprile 2001
Testo massima n. 1
Per osservare i precetti della chiarezza, completezza e precisione dettati dall’art. 2423, secondo comma, c.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate con D.L.vo 9 aprile 1991, n. 127, gli amministratori devono fornire, nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati, concernenti una società di capitali, informazioni intelleggibili, in modo da consentirne il controllo di ragionevolezza, sul criterio di valutazione, adottato secondo il principio della prudenza, per ciascuna delle singole poste iscritte, non essendo sufficiente, per la validità del bilancio e della delibera che lo approva, che i predetti dati non siano contrari al vero o risultino successivamente alla redazione del medesimo.
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