Cass. civ. n. 10637 del 19 aprile 2024

Testo massima n. 1


BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Contitolarità del marchio - Contratto di concessione di licenza d’uso in via esclusiva a terzi - Necessità del consenso unanime dei contitolari - Sussistenza - Ragioni


In tema di diritti di privativa industriale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, assumendo rilievo contrario il disposto dell'art. 1108, commi 1 e 3, c.c.

Nessuna massima correlata.

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1102
Cod. Civ. art. 1103
Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1108 com. 1
Cod. Civ. art. 1108 com. 3
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 6