14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7693 del 31 marzo 2006
Testo massima n. 1
La posizione processuale del custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, equivale a quella di un sostituto processuale; pertanto, l’eventuale cessazione del suo potere di stare in giudizio per conto di altri non fa venir meno automaticamente la legittimazione sostitutiva, né, conseguentemente, i relativi poteri d’impulso processuale conferiti al suo difensore, ove [ come accade nel giudizio di cassazione ] non sia possibile attuare un idoneo meccanismo d’interruzione e riassunzione del giudizio in capo al nuovo legittimato processuale.
Testo massima n. 2
Nel caso in cui una società abbia posto in essere una pluralità di emissioni obbligazionarie, aventi caratteristiche diverse, non vi è alcun interesse comune che leghi tra loro i sottoscrittori dei singoli prestiti, ciascuno dei quali è dotato di un proprio specifico regolamento negoziale, al quale risultano estranei i sottoscrittori degli altri prestiti. Ciò determina la necessità di dar vita ad altrettante organizzazioni degli obbligazionisti, con distinte assemblee [ ed eventualmente distinti rappresentanti comuni ], ciascuna delle quali è chiamata a deliberare su materie di interesse comune dei sottoscrittori del prestito al quale afferisce l’organizzazione. L’eventuale modificazione delle condizioni di ogni prestito richiede, pertanto, unicamente il consenso dei sottoscrittori di quella particolare emissione, nella peculiare forma assembleare indicata dall’art. 2415 c.c., poiché soltanto ad essi fa capo il relativo rapporto obbligatorio con la società emittente; ne consegue che l’approvazione della modifica con il concorso determinante dei sottoscrittori di obbligazioni rivenienti da un’emissione diversa comporta non già la mera annullabilità, ma l’inesistenza della relativa delibera, la cui impugnazione è sottratta al termine di decadenza previsto dall’art. 2377, secondo comma, richiamato dall’art. 2416, secondo comma, c.c.
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