Cass. civ. n. 5444 del 15 maggio 1991
Testo massima n. 1
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, secondo comma, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con gli amministratori, quanto nei rapporti fra i sindaci stessi.