14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2654 del 13 marzo 1991
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in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora l’assegno alimentare, nel rapporto fra coniugi separati, venga riconosciuto e liquidato sulla base della disponibilità, da parte dell’onerato, di una determinata fonte di reddito, l’accertamento della temporaneità di tale reddito, con cessazione ad una scadenza certa, comporta che analoga scadenza deve essere prevista per l’assegno medesimo, in considerazione del venir meno, alla relativa data, del suo presupposto.
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