14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10271 del 28 maggio 2004
Testo massima n. 1
Anche nelle società a responsabilità limitata [ nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ] non è configurabile al pari di quanto si verifica in tema di società per azioni un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, a nulla rilevando che la società sia composta da due soli soci in posizione paritetica.
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Testo massima n. 2
Nelle società a responsabilità limitata [ nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ], posto che gli utili sono parte del patrimonio sociale fin quando l’assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, la sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale, e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota. Pertanto è da escludere che al singolo socio competa, in tal caso, l’azione di responsabilità contemplata dall’ari. 2395 c.c., la quale presuppone invece l’esistenza di un danno subito dal medesimo socio direttamente, non cioè come mero riflesso del danno sociale di cui solo la società, tramite gli organi a ciò abilitati e con il procedimento a tal fine prescritto dal precedente art. 2393 c.c., può chiedere il risarcimento all’amministratore.
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