14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9619 del 22 aprile 2009
Testo massima n. 1
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell’insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione dei loro crediti; tale incapienza, consistente nell’eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della legge fall., trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo d’impugnazione con cui si censurava la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto insufficiente, ai fini della decorrenza della prescrizione, la prova dell’avvenuta stipulazione di una transazione tradottasi in un concordato stragiudiziale remissorio, essendo quest’ultimo diretto a porre rimedio non già all’incapienza patrimoniale, ma allo stato d’insolvenza, e non essendo state fornite indicazioni in ordine alle risultanze complessive del bilancio ed all’ammontare del patrimonio netto da esso emergente ].
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall’art. 2448 n. 4 c.c. [ nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ], lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società ai sensi dell’art. 2447 c.c., in quanto, con il verificarsi dell’anzidetta condizione risolutiva, viene meno “ex tunc” lo scioglimento della società; ne deriva che la mancata adozione da parte dell’assemblea dei provvedimenti di azzeramento e ripristino del capitale sociale o di trasformazione della società in altro tipo, compatibile con la situazione determinatasi, non esonera gli amministratori dalla responsabilità conseguente al proseguimento dell’attività d’impresa in violazione del divieto di nuove operazioni.
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