14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11018 del 25 maggio 2005
Testo massima n. 1
Il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all’art. 2055, primo comma, c.c., benché sia stabilito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, è applicabile anche in tema di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, nel caso di azione di responsabilità proposta dal curatore del fallimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali ex art. 146, legge fall., che cumula l’azione sociale [ art. 2393 c.c. ] e l’azione spettante ai creditori della società [ art. 2394 c.c. ], sussiste nei rapporti esterni la responsabilità solidale degli amministratori, indipendentemente dalla natura della responsabilità [ contrattuale o extracontrattuale ] nei confronti dei creditori sociali [ fattispecie nella quale, ratione temporis, sono stati applicati gli artt. 2393 e 2394 c.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 6 del 2003 ].
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Testo massima n. 2
Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore ai sensi dell’art 2393 c.c. sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri piu genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell’ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.
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