14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3110 del 24 marzo 1998
Testo massima n. 1
In materia societaria, alla violazione dell’obbligo di vigilanza gravante sull’organo amministrativo dell’ente, giusto disposto dell’art. 2392 c.c., consegue la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e, pertanto, la responsabilità [ anche ] di ciascuno dei singoli membri che, pur non essendo titolari, in via esclusiva, di poteri individuali di controllo, sono, pur sempre, singolarmente tenuti ad agire affinché tale vigilanza sia adeguatamente esercitata e rispondono, pertanto, dell’omissione di essa a meno che non forniscano la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, la predetta vigilanza non poté essere esercitata per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.
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