14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9326 del 16 dicembre 1987
Testo massima n. 1
In applicazione del principio stabilito nell’art. 445 c.c., in materia di alimenti l’assegno di mantenimento è dovuto al coniuge separato a norma dell’art. 156 c.c. dalla data in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente dal presidente del tribunale, ancorché la sentenza che pronuncia la separazione non ne abbia sancito espressamente la retroattività ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità attinente all’adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato ma non ancora adempiute.
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