14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9384 del 27 aprile 2011
Testo massima n. 1
Nell’ambito dell’organizzazione sociale, la centralità del ruolo spettante agli amministratori [ ai quali non è soltanto demandata l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, svolgendo essi anche una funzione propulsiva dell’attività di quest’ultima, oltre ad avere la gestione dell’attività sociale e a poter compiere, nello svolgimento della stessa, tutte le operazioni . che rientrano nell’oggetto della società ] fonda la riconducibilità alla loro condotta dell’esercizio di un’attività non autorizzata, non essendo ipotizzabile che una cosi vistosa deviazione dai limiti segnati dalla disciplina di settore possa verificarsi senza l’apporto o al di fuori del controllo dell’organo cui compete la gestione dell’attività sociale. Né ha alcun rilievo il difetto di delega, permanendo il dovere di vigilare sul generale andamento della società, posto a carico degli amministratori dal secondo comma dell’art. 2392 c.c., anche in caso di attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio. Neppure vale ad escludere la responsabilità degli amministratori sprovvisti di delega la circostanza che essi abbiano ricoperto detta carica per breve tempo, stante la natura solidale della responsabilità di cui alla norma citata, sicché l’entità del contributo causale fornito da ciascun amministratore e la graduazione delle rispettive colpe possono assumere rilievo esclusivamente ai fini della commisurazione dell’eventuale ‘sanzione amministrativa nonché ai fini dell’azione di regresso. [ Fattispecie – cui, “ratione temporis”, é applicabile l’art. 2392 c.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6 – relativa ad azione di responsabilità proposta da una società nei confronti degli amministratori e dei sindaci della stessa e di rivalsa di quanto da essa dovuto all’ISVAP per le sanzioni irrogate a causa dell’esercizio non autorizzato di attività assicurativa nel ramo “auto rischi diversi” ].
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