14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8230 del 7 aprile 2006
Testo massima n. 1
In base al combinato disposto degli artt. 2364, comma primo, n. 3, e 2389, comma primo, c.c. [ nel testo anteriore alla riforma attuata dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile nella specie ratione temporis ], la determinazione del compenso degli amministratori di società per azioni è rimessa in primo luogo all’atto costitutivo e, solo ove esso non provveda, all’assemblea ordinaria. Resta di conseguenza escluso che l’assemblea possa accordare agli amministratori un compenso ulteriore rispetto a quello già previsto dallo statuto sociale, a nulla rilevando che quest’ultimo sia eventualmente stabilito nella forma aleatoria della partecipazione agli utili.
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