Cass. civ. n. 5384 del 5 giugno 1990

Testo massima n. 1


In tema di separazione personale tra i coniugi, la riduzione dell'assegno di mantenimento fissato dal presidente dei tribunale, disposta per il peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, ha efficacia dal momento in cui diviene efficace la sentenza, e non da quello della domanda, atteso che l'assegno provvisorio è ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario, il quale non è tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell'eventuale riduzione.

Normativa correlata