Cass. civ. n. 7012 del 24 giugno 1993
Testo massima n. 1
La norma di cui all'art. 2386, terzo comma, c.c. secondo cui gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina non ha carattere imperativo ed è derogabile dall'atto costitutivo o dallo statuto della società; pertanto, in mancanza di una disposizione statutaria che stabilisca la scadenza contemporanea di tutti gli amministratori, quale che sia la loro nomina, è valida la deliberazione con la quale l'assemblea ordinaria, fermo restando il limite triennale del mandato (art. 2383, secondo comma, c.c.), ha nominato amministratori «in sostituzione», la cui durata travalichi quella dei componenti già in carica all'atto della nomina.