14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7012 del 24 giugno 1993
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 2386, terzo comma, c.c. secondo cui gli amministratori nominati dall’assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina non ha carattere imperativo ed è derogabile dall’atto costitutivo o dallo statuto della società; pertanto, in mancanza di una disposizione statutaria che stabilisca la scadenza contemporanea di tutti gli amministratori, quale che sia la loro nomina, è valida la deliberazione con la quale l’assemblea ordinaria, fermo restando il limite triennale del mandato [ art. 2383, secondo comma, c.c. ], ha nominato amministratori «in sostituzione», la cui durata travalichi quella dei componenti già in carica all’atto della nomina.
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