14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5749 del 20 maggio 1993
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, il principio secondo cui l’assegno di mantenimento deve decorrere dalla data della domanda trova applicazione quando a quella data sussistevano in concreto i correlativi presupposti. Ove, invece, le risultanze istruttorie indichino, di fatto, un diverso e successivo momento di insorgenza della condizione di inadeguatezza patrimoniale dell’un coniuge o della capacità economica dell’altro, il giudice è tenuto a fissare la decorrenza dell’assegno di mantenimento con riguardo a tale momento.
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