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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1817 del 18 febbraio 2000

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1817 del 18 febbraio 2000

Testo massima n. 1

In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall’oggetto sociale, l’introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt; 2384 e 2384 bis c.c. che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l’art. 2298 c.c., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate; siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di «irraggiamento» sull’intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell’affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall’oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. E dunque necessario che il giudice di merito verifichi, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare in concreto se il comportamento tenuto da colui che agiva in nome e per conto della società potesse avere o meno ingenerato nella controparte, considerate le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza. [ Nella specie, una parte aveva stipulato con una s.n.c. esercente impresa edilizia un preliminare di compravendita, sottoscritto da uno solo dei soci della società stessa, benché lo statuto di quest’ultima prevedesse che per l’acquisto o la vendita d’immobili era necessaria la firma congiunta dei due soci. La sentenza di merito aveva affermato l’irrilevanza della trasmissione del possesso dell’immobile ai fini di configurare, in favore del promissario acquirente, l’affidamento incolpevole, attesa la possibilità di controllo dei poteri rappresentativi per il tramite degli strumenti legali di pubblicità; il giudice di merito aveva, altresì, impedito alla parte di dimostrare come tutti i contratti preliminari relativi ad altri appartamenti del medesimo edificio erano stati stipulati con identiche modalità dallo stesso socio, in nome e per conto della società, e come i medesimi contratti avevano avuto regolare esecuzione con l’intervento al rogito di trasferimento dell’altro socio, il quale non aveva sollevato alcuna eccezione. Alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza, rilevando che tali ultime circostanze erano meritevoli di approfondimento nel quadro della verifica del ragionevole affidamento del promissario acquirente ].

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