14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2637 del 21 febbraio 2003
Testo massima n. 1
Il socio di una cooperativa al quale, in applicazione di una clausola statutaria illegittima, non sia stato consentito di partecipare ad un’assemblea in cui siano state adottate deliberazioni idonee a spiegare un qualche effetto nei riguardi di detto socio, è fornito di adeguato interesse a far valere il suaccennato vizio di costituzione dell’assemblea e la conseguente illegittimità delle deliberazioni ivi adottate.
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Testo massima n. 2
Le domande volte a far valere la nullità di una deliberazione assembleare per illiceità o impossibilità dell’oggetto [
ex art. 2379 c.c. ], a differenza di quelle con cui se ne chieda l’annullamento per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo [
ex art. 2377 c.c. ], non sono soggette a un termine di decadenza; sicché, proposte che esse siano, in qualunque tempo, da parte di chi vi abbia interesse, debbono essere in ogni caso esaminate nel merito, senza che dalla valutazione circa l’esistenza o l’inesistenza in concreto di tali vizi possa farsi discendere la qualificazione del tipo di domanda proposta, ne quindi il regime di decadenza che, a seconda del tipo di domanda, risulta applicabile, dovendosi distinguere i requisiti di ammissibilità della domanda dalla fondatezza di essa nel merito.
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