14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4709 del 20 luglio 1988
Testo massima n. 1
Con riguardo alle società per azioni, in ordine alla rappresentanza del socio nell’ assemblea l’art. 8 della L. 7 giugno 1974, n. 216 il quale, modificando l’art. 2372 cod. civ., ha inteso imporre all’azionista una maggiore oculatezza nell’esercizio del diritto di farsi rappresentare nell’ assemblea , richiedendo [ tra l’altro ] che la procura sia conferita per singole assemblee e quindi con piena contezza della convocazione di questa e del relativo ordine del giorno, comporta che il procuratore generale dell’azionista non è in quanto tale legittimato a rappresentarlo nell’ assemblea , occorrendo invece che, oltre a non rientrare nel novero delle persone cui la rappresentanza non può essere conferita per divieto legale [ o statutario ], egli sia munito di procura conferita per la specifica assemblea in cui il diritto di voto dovrà essere esercitato
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