Cass. civ. n. 9100 del 6 giugno 2003

Testo massima n. 1


In tema di società di capitali, la deliberazione che implichi un mutamento sostanziale dell'oggetto sociale non richiede la forma dell'assemblea straordinaria, atteso che, come si evince dal collegamento dell'art. 2365 c.c. che riserva all'assemblea straordinaria la competenza a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo con il successivo art. 2436 che, disciplina il regime di pubblicità di siffatte deliberazioni , tale peculiare procedimento di formazione e di espressione della volontà sociale è richiesto solo quando si tratti di apportare vere e proprie modifiche al testo del contratto sociale (o dello statuto che ne forma parte integrante), della cui redazione aggiornata si impone il deposito nel registro delle imprese.

Testo massima n. 2


La fusione per incorporazione di una società, totalitariamente partecipata, in altra società, partecipata invece solo minoritariamente, non implica di regola un sostanziale mutamento dell'oggetto sociale della società partecipante, in quanto, dovendosi l'oggetto sociale definire come il programma dell'attività economica per la cui realizzazione la società è costituita e posto che l'oggetto sociale di questa comprenda anche l'attività di partecipazione in altre società, la sola prospettiva di un mutamento quantitativo o qualitativo delle partecipazioni in concreto detenute non è sufficiente per poter configurare una modificazione sostanziale dell'oggetto stesso.

Normativa correlata