Cass. civ. n. 6594 del 14 dicembre 1981
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'art. 2362 c.c. il quale sancisce la responsabilità illimitata, per le obbligazioni di una società, a carico della «persona» nelle cui mani si concentrano tutte le azioni della società medesima, trova applicazione tanto con riguardo alla persona fisica, quanto con riguardo alla persona giuridica, tenuto conto che entrambe sono da includersi nella nozione di «persona», usata dalla suddetta norma senza ulteriori specificazioni, e che, sia nell'uno che nell'altro caso, ricorre l'esigenza di evitare l'utilizzazione della società di capitali, da parte di un unico soggetto, come mezzo per sottrarre il proprio patrimonio alla responsabilità per obbligazioni contratte nel suo interesse.