14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3365 del 22 marzo 2000
Testo massima n. 1
Non è contraria all’ordine pubblico italiano la condanna personale del socio o amministratore di società per azioni, per fatti ascrivibili a quest’ultima. Nel nostro ordinamento il socio o l’amministratore di società di capitali, in certe circostanze [ artt. 2362, 2947, comma secondo, e 2449, primo comma, c.c. ], risponde personalmente dei debiti di questa, onde si palesa l’impossibilità di elevare al rango di principio fondamentale quello della responsabilità limitata del socio di società di capitali, che, se pure espressamente affermato in via generale dagli artt. 2325, primo comma e 2472, primo comma c.c., trova tuttavia deroga in casi particolari.
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