14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11161 del 17 agosto 2001
Testo massima n. 1
L’art. 2362 c.c. prevede, in caso di insolvenza della società, la responsabilità dell’unico azionista, il quale risponde in via sussidiaria senza subentrare nei rapporti e nei diritti della società, la cui personalità resta distinta ed autonoma. [ Nella specie, convenuta in giudizio i sensi dell’art. 2362 c.c. una persona giuridica, divenuta unica azionista di una società di capitali, per il pagamento del compenso di un’attività di consulenza svoltasi in più annate sociali in forza di un accordo con la società medesima, il giudice di merito aveva respinto la domanda ritenendo che dall’esistenza di tale patto non si potesse dedurre l’esistenza del patto con un diverso soggetto qual era l’azionista unico; in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio ].
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