Cass. civ. n. 10490 del 18 aprile 2024

Testo massima n. 1


ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Responsabilità ex art. 38 c.c. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio a carico dell'attore - Fattispecie.


La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermatato la sentenza impugnata che ha ravvisato detta responsabilità nella sottoscrizione dei contratti bancari in nome e per conto dell'associazione, nei limiti delle obbligazioni assunte).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8752 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.