14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2372 del 10 aprile 1985
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale, l’assegno, che venga cumulativamente fissato a carico di un coniuge per sopperire alle esigenze dell’altro coniuge e del figlio minore a quest’ultimo affidato, non può essere ridotto per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età da parte di detto figlio, occorrendo che il debitore deduca e dimostri la ricorrenza di una delle situazioni che escludono il persistere dell’obbligo di mantenimento della prole dopo la maggiore età [ capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale, sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari, colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorative, ecc. ].
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