14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2053 del 10 marzo 1999
Testo massima n. 1
Ai fini del raggiungimento dei “quorum” costitutivo dell’assemblea di una società per azioni, sono legittimamente computabili le azioni del socio datore di pegno, quand’anche questi risulti titolare di gran parte del capitale sociale, considerato che, a differenza di quanto sancito in tema di esercizio del diritto di voto da parte del socio in conflitto di interessi con la società, l’art. 2352 c.c. prevede espressamente la possibilità di stabilire, con apposita convenzione, che il diritto di voto sia esercitato dal socio datore di pegno, anziché dal creditore pignoratizio.
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Testo massima n. 2
In tema di delibere dell’assemblea di una S.p.A., il creditore pignoratizio di azioni dell’ente, nell’esercizio del diritto di voto [ a lui riconosciuto “ex lege” ], deve, comunque, ispirarsi ai principi della buona amministrazione societaria ed attenersi al perseguimento dell’interesse sociale, senza coltivare, pertanto, interessi egoistici ovvero in contrasto con quelli della società.
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