Cass. civ. n. 10465 del 17 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni.


L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 12864 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36