Cass. civ. n. 6773 del 2 luglio 1990

Testo massima n. 1


In tema di separazione personale dei coniugi, la facoltà di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo, nel caso di separazione consensuale, nella clausola di essa che escluda o limiti tale revisione.

Normativa correlata