14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6773 del 2 luglio 1990
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, la facoltà di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo, nel caso di separazione consensuale, nella clausola di essa che escluda o limiti tale revisione.
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