14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20558 del 29 luglio 2008
Testo massima n. 1
Nella società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell’unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell’atto costitutivo ma non la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento della sede sociale rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilità patrimoniale dei soci e della società. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto che erroneamente la corte di merito avesse dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto da una società in accomandita semplice recante, rispetto al primo grado, diversa sede sociale e differente nome dell’unico socio accomandatario ].
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