Cass. civ. n. 10427 del 18 luglio 2002
Testo massima n. 1
Le società di persone, (nella specie, società in accomandita semplice) costituiscono, pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società stessa (fattispecie relativa a socio accomandatario unico che agiva per la riscossione di compensi dovuti alla società).
Testo massima n. 2
Nell'ipotesi di contratto di agenzia o rappresentanza commerciale nullo perché stipulato con soggetto non iscritto nel ruolo istituito dalla legge 12 marzo 1968, n. 316, quest'ultimo può esperire l'azione generale di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per farsi indennizzare delle prestazioni svolte a favore del preponente, senza che rilevi la distinzione tra contratto semplicemente illegale in quanto (come nella specie) contrario a norme imperative e contratto nullo per illiceità della causa (dovuta a contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico), giacché l'azione di indebito arricchimento potrebbe essere esclusa solo nell'ipotesi di contratto nullo per illiceità della causa dovuta a contrarietà al buon costume.