Cass. civ. n. 10423 del 19 aprile 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Figlio portatore di inabilità - Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento - Natura - Rilevanza al fine di determinare l’assegno di mantenimento per il genitore convivente - Esclusione - Ragioni.


L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35709 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 337 ter com. 4
Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

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