14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4454 del 20 aprile 1995
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 2262 c.c., nella società di persone, il singolo socio ha diritto alla immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio, dopo l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, in cui l’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili [ all. 2433 c.c. ]. Tuttavia, anche nella società di persone, il socio ha diritto alla percezione degli utili solo se effettivamente conseguiti [ art. 2303 c.c. ], con la conseguenza che è legittimo il comportamento dell’amministratore di una società in accomandita semplice, che, nella formazione del rendiconto annuale, uniformandosi a quanto previsto nella formazione dei bilancio delle Spa, procede ad un accantonamento prudenziale di un importo a fronte della concreta possibilità dell’insorgere di un debito risarcitorio della società, a causa della chiamata in garanzia della stessa per pretesi vizi di una fornitura.
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