14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 2812 del 26 febbraio 2002
Testo massima n. 1
In tema di Irpef e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l’amministratore di società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese [ ai sensi degli artt. 2295 e 2300 c.c. ] della modificazione dell’atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest’ultimo non comunichi il recesso all’amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre ai fini dell’applicazione dell’Irpef sul suo reddito di partecipazione il recesso non iscritto e non comunicato, poiché egli ha il potere di sostituire all’amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, medio tempore, dell’onere di comunicare all’amministrazione l’intervenuto recesso.
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