14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6966 del 1 agosto 1996
Testo massima n. 1
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio — in cui, ai sensi dell’art. 2289, comma terzo, c.c., il socio uscente o i suoi eredi partecipano agli utili o alle perdite inerenti alle operazioni in corso — il socio di una società in nome collettivo la quale abbia ottenuto un mutuo artigiano garantito con fideiussione degli stessi soci è tenuto, salva diversa volontà delle parti, a contribuire al pagamento della rata di mutuo stipulato prima del recesso, la cui scadenza si verifichi successivamente, potendo le rate di mutuo considerarsi operazioni in corso, perché, pur se esse non sono in atto al momento dello scioglimento del vincolo, costituiscono tuttavia una conseguenza inevitabile dei rapporti giuridici preesistenti.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]