14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1781 del 9 maggio 1977
Testo massima n. 1
L’opposizione del socio di una società di persone, avverso la delibera di esclusione [ art. 2287 c.c. ], va proposta nei confronti della società, in persona del legale rappresentante, ovvero, in via equipollente, nei confronti di tutti gli altri soci, la cui presenza in giudizio configura presenza della società, difettando questa di distinta personalità. Pertanto, ove detta domanda sia stata proposta tanto nei confronti della società, quanto nei confronti degli altri soci, l’estromissione dal giudizio della società, disposta dal giudice di primo grado, non incide sull’integrità del contraddittorio, né può far insorgere necessità di integrazione del medesimo in sede di gravame, a norma dell’ars. 331 c.p.c. La «comunicazione» al socio escluso della delibera di esclusione, che l’art. 2287 c.c. prevede per fissare il dies a quo del termine di trenta giorni per proporre opposizione, si concretizza in un atto o fatto che porti a conoscenza dell’interessato la deliberazione medesima, e non richiede l’adozione di specifiche formalità o mezzi di trasmissione. Ne consegue che la presenza del socio escluso alla assemblea che ha emesso la delibera in questione, in condizioni tali da assicurargli la percezione della volontà maggioritaria degli altri soci, integra gli estremi di quella comunicazione, e fa iniziare il decorso del termine per l’opposizione.
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