Cass. civ. n. 10367 del 17 aprile 2024

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Processi con più parti - Liquidazione - Determinazione del compenso standard - Maggiorazioni e riduzioni ex art. 4, commi 2, e 4 d.m. 55 del 2014 - Applicazione - Criteri - Fattispecie.


In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22719 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5
Cod. Proc. Civ. art. 103