14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 694 del 18 gennaio 2001
Testo massima n. 1
Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale [ risoluzione del contratto, exceptio inadimpleti contractus ecc. ] non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari [ per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sì che i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell’esclusione del socio ], non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto [ ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all’organizzazione della vita sociale ] attinenti al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni [ di collaborazione o ] di scambio tra socio e società è indiscutibilmente caratterizzato non dalla comunione di scopo, bensì dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e [ la retribuzione o ] il prezzo corrispettivo. In particolare, con riguardo alle cooperative edilizie, un tale rapporto economico-giuridico, distinto da quello sociale, instaurandosi [ tra società e socio prenotatario ] nella fase della successiva attribuzione dell’unità immobiliare costruita, caratterizza tale attribuzione come vero e proprio atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, sicché riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l’equilibrio sinallagmatico tra la prestazione traslativa e la controprestazione economica.
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