14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6224 del 29 aprile 2002
Testo massima n. 1
Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell’attività svolta nell’esecuzione di un contratto d’opera ex artt. 2230 e ss. c.c. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell’inadempimento del cliente; esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma del secondo comma dell’art. 1224 c.c., incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell’attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato [ quale, ad esempio, quello derivante dall’impossibilità di attuare specifici investimenti programmati odi procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose ], possa essersi verosimilmente prodotto.
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