14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7003 del 23 maggio 2001
Posted at 16:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d’opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz’altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione.
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