14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1990 del 14 marzo 1985
Testo massima n. 1
In tema di compenso per prestazioni professionali, non è consentito all’interprete ipotizzare un nuovo tipo di prestazione professionale rispetto a quelle previste dalla legge, sulla base del disposto del secondo comma dell’art. 2233 c.c., per il quale «in ogni caso» la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro professionale, significando tale norma soltanto che, in caso di compenso convenzionale, un’eventuale deviazione dalle tariffe [ che non siano inderogabili ] è illegittima ove violi il suddetto criterio.
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